Il presupposto per usufruire del Bonus Mobili è aver eseguito lavori di ristrutturazione edile o, anche in assenza di lavori edili, aver realizzato un intervento di manutenzione straordinaria.
Capire se un intervento possa essere considerato “manutenzione straordinaria” è quindi fondamentale.
Per l’Agenzia delle Entrate (circolare 3/2016) la sostituzione della caldaia, ad esempio, è classificabile come tale e quindi, anche in assenza di lavori edili, dà anche diritto al Bonus Mobili.
Diverso il caso dei condizionatori a pompa di calore; poiché l’Agenzia non vi faceva cenno, la loro installazione creava dubbi circa la possibilità di usufruire anche del Bonus Mobili.
La situazione, di recente, è però cambiata: con l’annuale circolare sulla deducibilità e detraibilità degli oneri (n.13/2019) l’Agenzia delle Entrate è infatti intervenuta sull’argomento ampliando l’elenco degli interventi considerati di “manutenzione straordinaria”.
Tra questi ritroviamo ora l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore, l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (non richiedendo più la sostituzione di componenti essenziali di impianti preesistenti), e la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento.
Questa importante precisazione vale già per gli interventi effettuati nel 2018.
Pertanto, chi ha sostituito una caldaia o installato un condizionatore nel 2018, ha tempo fino al 31 dicembre prossimi per acquistare un mobile o un elettrodomestico ed usufruire dell’ulteriore Bonus mobili.
Naturalmente anche tutte le caldaie o condizionatori sostituiti/installati nel 2019 danno diritto al Bonus Mobili, sempreché l’acquisto del mobile/elettrodomestico sia effettuato entro il 31 dicembre 2019 (salvo proroghe) e che lo stesso sia successivo alla sostituzione/installazione di caldaia e condizionatore.