La circolare emessa dalla direzione generale della Motorizzazione riguardo le prime indicazioni operative da seguire in applicazione del D.D. n.211 del 18 maggio 2018 sostanzialmente specifica che:
- la fase sperimentale è conclusa;
- il dato chilometrico rilevato in sede di revisione ha valore probatorio;
- gli attestati prodotti potrebbero mancare del dato chilometrico e della effettiva scadenza della revisione;
- l’adeguamento degli impianti con l’introduzione di una fossa d’ispezione o ponte sollevatore è possibile entro il 20 maggio 2023.
Ne consegue che all’atto della consegna del veicolo da revisionare l’ispettore dovrà rilevare il dato chilometrico e farlo controfirmare per accettazione al proprietario (modello TT2100 o domanda di revisione).
Dal 19 novembre 2018 se il proprietario non è presente per l’avvallo dei chilometri dovrà comunque fornire delega a controfirmare il dato nella persona effettivamente presente.
Nel caso il contachilometri sia stato oggetto di riparazione o sostituzione, al fine del conteggio effettivo dei chilometri, l’ispettore dovrà accertare su regolare attestazione dell’officina i chilometri all’atto dell’intervento.